Servizio: Minerva — Ultimo aggiornamento: 25 luglio 2026
Il presente addendum ("Addendum") è concluso tra Stabilidea S.r.l., con sede amministrativa in Istrana (TV), via Don Giovanni Gattoli n. 16, e sede operativa in Montebelluna (TV), via Contea n. 60, C.F./P.IVA 05389850263 ("Fornitore"), e il soggetto che sottoscrive l’abbonamento al servizio Minerva, come identificato dai dati di registrazione e di fatturazione del proprio account ("Deployer"), congiuntamente le "Parti".
PREMESSO CHE le Parti sono vincolate dai Termini e Condizioni del servizio Minerva e dai Termini e Condizioni Generali di Stabilidea S.r.l. (congiuntamente, il "Contratto"); che il servizio così erogato ("Servizio") integra un sistema di intelligenza artificiale ai sensi dell’art. 3, n. 1, del Regolamento (UE) 2024/1689 ("AI Act") ("Sistema"), consistente in una piattaforma software che assiste il Deployer nell’ideazione, nella redazione, nell’organizzazione e nella pubblicazione di contenuti professionali destinati a piattaforme di comunicazione professionale, mediante modelli linguistici applicati ai contenuti conferiti; e che l’AI Act ripartisce gli obblighi tra il fornitore e il deployer di un tale sistema,
LE PARTI CONVENGONO quanto segue, ferma la disciplina del trattamento dei dati personali contenuta nell’accordo sul trattamento dei dati personali in essere tra le Parti.
1. Ai fini dell’AI Act il Fornitore riveste il ruolo di fornitore del Sistema e il Deployer quello di deployer, quale soggetto che lo utilizza sotto la propria autorità. Ciascuna Parte adempie agli obblighi posti a carico del proprio ruolo e non risponde di quelli posti a carico dell’altra.
2. La finalità prevista del Sistema è la seguente: assistere utenti professionali nell’ideazione, nella redazione e nell’organizzazione di contenuti editoriali destinati alla pubblicazione sui profili professionali del Deployer e dei suoi utenti, con supervisione umana e approvazione dei contenuti prima della pubblicazione. Il Deployer si impegna a utilizzare il Sistema in conformità alla finalità prevista, alle istruzioni d’uso e alla documentazione fornite dal Fornitore.
3. In relazione a tale finalità il Sistema non rientra tra le pratiche vietate di cui all’art. 5 dell’AI Act né tra i sistemi ad alto rischio di cui all’art. 6 e all’Allegato III; si applicano gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 50.
1. Il Fornitore progetta e sviluppa il Sistema in modo che le persone fisiche che vi interagiscono siano informate di interagire con un sistema di intelligenza artificiale, ai sensi dell’art. 50, par. 1, dell’AI Act, salvo che ciò non risulti evidente dalle circostanze.
2. Il Fornitore assicura che gli output del Sistema costituenti contenuti testuali, immagine, audio o video generati artificialmente siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente, ai sensi dell’art. 50, par. 2, dell’AI Act, entro i termini che il medesimo Regolamento prevede per i sistemi già immessi sul mercato.
3. Il Fornitore mette a disposizione del Deployer le istruzioni d’uso del Sistema e le informazioni ragionevolmente necessarie all’adempimento degli obblighi posti a carico di quest’ultimo, ivi comprese quelle sulla natura automatizzata degli output e sui relativi limiti, e coopera con le autorità competenti in relazione al Sistema.
1. Il Deployer utilizza il Sistema conformemente alla finalità prevista e alle istruzioni d’uso, assicura la supervisione del Sistema da parte del proprio personale e non rimuove né occulta le informative di trasparenza integrate nel Sistema.
2. Il Deployer adempie agli obblighi di trasparenza posti a proprio carico dall’art. 50 dell’AI Act nei confronti delle persone fisiche esposte al Sistema, informandole dell’utilizzo del Sistema nell’ambito della propria organizzazione.
3. Ove il Deployer renda pubblici contenuti generati o manipolati mediante il Sistema, adempie agli obblighi di cui all’art. 50, par. 4, dell’AI Act e si astiene da ogni utilizzo del Sistema idoneo a integrare la fattispecie di cui all’art. 612-quater del codice penale.
4. Il Deployer verifica i contenuti generati dal Sistema prima della loro pubblicazione e ne assume la responsabilità editoriale, dando atto che gli output dei modelli linguistici possono risultare inesatti o non veritieri.
1. Il Deployer non appone il proprio nome o marchio sul Sistema, non ne modifica la finalità prevista e non vi apporta modifiche sostanziali senza il previo accordo scritto del Fornitore.
2. Il Deployer prende atto che, in caso di violazione del presente Articolo, assume il ruolo di fornitore del Sistema ai sensi dell’art. 25 dell’AI Act, con i relativi obblighi, manlevando il Fornitore dalle conseguenze pregiudizievoli che ne derivino.
3. Ove il Deployer utilizzi il Sistema per elaborare contenuti riferiti a organizzazioni sue clienti, resta fermo quanto previsto dal comma 1: l’utilizzo avviene sotto l’autorità e i segni distintivi del Fornitore, e il Deployer assicura alle proprie organizzazioni clienti l’informazione sull’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale.
1. Il Deployer informa preventivamente per iscritto il Fornitore qualora intenda destinare il Sistema a un utilizzo riconducibile all’Allegato III dell’AI Act o comunque diverso dalla finalità prevista.
2. In tal caso le Parti valutano in buona fede gli adeguamenti necessari, tenuto conto delle scadenze applicative previste per i sistemi ad alto rischio, e i relativi corrispettivi. In difetto di accordo il Fornitore può sospendere l’erogazione del Servizio per l’utilizzo difforme.
1. Ciascuna Parte assicura, per quanto di propria competenza, un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale del proprio personale che utilizza o gestisce il Sistema, ai sensi dell’art. 4 dell’AI Act.
2. Le Parti si informano reciprocamente, senza ingiustificato ritardo, di ogni richiesta proveniente dalle autorità competenti — ivi incluse l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità di vigilanza del mercato, e l’Agenzia per l’Italia digitale, quale autorità di notifica ai sensi della legge 132/2025 — nonché di ogni incidente rilevante relativo al Sistema, e cooperano in buona fede ai fini dei rispettivi adempimenti.
1. Il presente Addendum ha efficacia per tutta la durata del Contratto e, in caso di contrasto con esso, prevale limitatamente alla materia disciplinata dall’AI Act. Il trattamento dei dati personali connesso al Servizio, ivi incluso l’utilizzo dei dati ai fini di addestramento di modelli, resta disciplinato dall’accordo sul trattamento dei dati personali in essere tra le Parti.
2. Il presente Addendum costituisce appendice e parte integrante del Contratto ed è stipulato in forma scritta mediante l’accettazione elettronica del Contratto al momento della sottoscrizione del Servizio, ovvero mediante accettazione espressa trasmessa a mezzo posta elettronica certificata. Per quanto non disciplinato restano applicabili le previsioni del Contratto, ivi comprese quelle su legge applicabile e foro competente di cui all’art. 13 dei Termini e Condizioni Generali.
Per ogni comunicazione relativa al presente Addendum il Fornitore è raggiungibile all’indirizzo [email protected].